Ruoli e limiti di una Commissione parlamentare d’inchiesta: da Violante a Vinci

La decisione del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta di indicare pubblicamente un presunto mandante e un presunto organizzatore dell’azione che avrebbe portato alla morte dell’ex dirigente Mps ha sollevato polemiche. Un precedente di oltre trent’anni fa, durante un’audizione del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso, offre uno spunto di riflessione sui compiti e sui limiti delle commissioni parlamentari.

La decisione di Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, di rendere pubblici i nomi di due persone che sarebbero coinvolte nel presunto omicidio dell’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena ha suscitato polemiche e interrogativi. Non soltanto sulla fondatezza delle accuse, ma anche sull’opportunità di una scelta che appare quantomeno discutibile sotto il profilo istituzionale.

Vinci ha indicato nell’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari il presunto mandante di un’azione intimidatoria nei confronti di Rossi, che sarebbe poi degenerata nell’omicidio, e nell’ex calciante fiorentino Gabriele Ceccherelli, detto «Zena», il presunto organizzatore dell’azione.

Nomi e cognomi, dunque, associati pubblicamente a responsabilità gravissime, mentre sul piano giudiziario il quadro rimane ben diverso da quello delineato dalla Commissione parlamentare.

La distinzione non è secondaria. Per la Commissione d’inchiesta la morte di David Rossi, precipitato dalla finestra del proprio ufficio a Siena il 6 marzo 2013, non sarebbe un suicidio, ma un omicidio. La magistratura, invece, non è arrivata a una conclusione analoga: le precedenti indagini sono state archiviate e, per quanto è pubblicamente noto, non esiste alcun accertamento giudiziario che abbia stabilito responsabilità penali per la sua morte.

Giuseppe Mussari, banchiere e avvocato

Si ha notizia di ulteriori indagini, ma non sono pubblicamente conosciuti i nomi degli eventuali indagati, né risultano avvisi di conclusione delle indagini preliminari, richieste di rinvio a giudizio o udienze preliminari relative alle responsabilità prospettate dalla Commissione. Tantomeno esiste una sentenza.

Eppure il presidente di un organismo parlamentare ha scelto di indicare pubblicamente un presunto mandante e un presunto organizzatore di quello che, allo stato degli accertamenti giudiziari, resta un omicidio soltanto presunto.

Una scelta che ha provocato la reazione del legale di Mussari, Fabio Pisillo, secondo il quale l’accusa sarebbe «lunare e falsa» e proverrebbe da un testimone già giudicato inattendibile. L’avvocato ha contestato anche il comportamento della Commissione, accusandola di non aver adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni prima di pubblicizzarle.

Alle critiche si sono aggiunte quelle dei parlamentari del Partito democratico Marco Lacarra, Emiliano Fossi e Andrea Rossi, che hanno espresso forti perplessità sulla gestione della Commissione, sostenendo che Vinci abbia esorbitato dalle proprie competenze istituzionali.

David Rossi, ex capo della comunicazione Mps, morto nel 2013 dopo essere precipitato da una finestra del suo ufficio

Anche il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, è intervenuto richiamando il principio costituzionale della presunzione di innocenza e sollevando interrogativi sull’opportunità di rendere pubbliche accuse così gravi prima delle necessarie verifiche.

Vinci ha difeso il proprio operato, osservando che i dubbi sull’attendibilità dei testimoni sono normali in qualsiasi procedimento e polemizzando con il Pd, accusato di non aver partecipato al momento in cui la Commissione aveva escluso all’unanimità l’ipotesi del suicidio.

Ma il punto non è stabilire se una commissione parlamentare possa ascoltare testimoni controversi, approfondire piste investigative o formulare ipotesi differenti da quelle della magistratura. Naturalmente può farlo, ed è proprio questo uno degli scopi dell’inchiesta parlamentare.

La questione è un’altra: fino a che punto una commissione parlamentare può spingersi nel rendere pubbliche attribuzioni di responsabilità individuali, quando quelle stesse responsabilità non sono state accertate in sede giudiziaria?

La lezione di Violante e Galasso

Per riflettere su questo interrogativo può essere utile tornare indietro di oltre trent’anni, a una vicenda completamente diversa per protagonisti e contesto, ma significativa per il modo in cui venivano interpretati i compiti di una commissione parlamentare d’inchiesta.

È il 13 luglio 1993. La Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Luciano Violante, ascolta Pasquale Galasso, uno dei più importanti collaboratori di giustizia della storia della camorra.

Galasso non è un testimone qualsiasi. È stato un esponente di primo piano della Nuova Famiglia, l’organizzazione camorristica contrapposta alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, ed è stato strettamente legato al boss Carmine Alfieri. Le sue dichiarazioni consentono di ricostruire non soltanto omicidi e attività criminali, ma anche i rapporti tra organizzazioni camorristiche, politica, pubblica amministrazione e apparati dello Stato.

Durante l’audizione si affronta anche il tema dei possibili interventi per allontanare poliziotti e carabinieri considerati scomodi dalle organizzazioni criminali.

A Galasso viene chiesto se si siano verificati casi di appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti perché ostacolavano gli interessi dei clan.

Il collaboratore di giustizia manifesta una certa cautela. Non vuole entrare nei dettagli di vicende che sono ancora oggetto di indagini.

Luciano Violante, ex magistrato e politico italiano

Lo scambio, riportato nel resoconto stenografico della seduta, è particolarmente significativo:

PASQUALE GALASSO: «Anche su questi fatti preferirei non rispondere perché sono oggetto di indagini. Si parla di un funzionario ad un certo…»

PRESIDENTE: «Senza fare il nome. Alla Commissione interessa conoscere i meccanismi».

PASQUALE GALASSO: «Ci sono stati interventi politici e amicali per far sì che un poliziotto o un carabiniere smettessero di dare la caccia ad Alfieri o a qualche altro nostro associato, qualora questo poliziotto o questo carabiniere avesse dimostrato che nel breve giro di tempo poteva procedere ad arresti».

Poche battute, ma sufficienti a chiarire un principio.

È lo stesso Galasso, un ex capo camorrista divenuto collaboratore di giustizia, a preoccuparsi di non entrare nel merito di fatti sui quali sono ancora in corso indagini. Violante non lo sollecita a fare nomi. Al contrario, lo interrompe e gli indica quale sia l’interesse della Commissione.

«Alla Commissione interessa conoscere i meccanismi».

Non si tratta di una disposizione di legge né di un divieto assoluto per le commissioni parlamentari di rendere pubblici nomi e responsabilità. È, piuttosto, una precisa scelta di metodo, che distingue l’obiettivo dell’inchiesta parlamentare dall’accertamento giudiziario delle responsabilità individuali.

Naturalmente, il caso affrontato dalla Commissione antimafia nel 1993 e quello della morte di David Rossi non sono sovrapponibili. Diversi sono i fatti, i protagonisti, le indagini e le finalità specifiche dei due organismi parlamentari.

Il confronto riguarda esclusivamente il metodo.

Nel 1993, di fronte a un collaboratore di giustizia che avrebbe potuto riferire nomi e circostanze relative a indagini in corso, il presidente della Commissione scelse di fermarsi alla ricostruzione dei meccanismi.

Anche nel caso di David Rossi, la delicatezza del caso dovrebbe suggerire particolare prudenza.

Da anni il garantismo è uno dei temi più ricorrenti della discussione sulla giustizia in Italia. Si invoca il rispetto della presunzione di innocenza, si critica l’anticipazione delle condanne sui giornali, si denuncia il rischio che un’indagine o una semplice accusa possano trasformarsi in una sentenza pronunciata dall’opinione pubblica.

Ma dov’è il garantismo quando è il presidente di una commissione parlamentare d’inchiesta a indicare pubblicamente i nomi di presunti responsabili di un omicidio, senza che quelle responsabilità siano state accertate dalla magistratura e senza che sia pubblicamente noto neppure se le persone chiamate in causa siano formalmente indagate? 

E’ proprio nelle vicende più controverse, nelle quali la ricerca della verità suscita comprensibilmente una forte attenzione pubblica, che il rispetto del garantismo dovrebbe essere più rigoroso.

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